Gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche: chi ne è soggetto e come adempiere

Con il nuovo D.L n°52/2021 da poco diventato legge, ecco l’ennesima modifica per le sanzioni relative all’obbligo di trasparenza. Ma chi, tra imprese e società, ha l’obbligo di pubblicazione delle informazioni riguardanti gli aiuti ricevuti?
Facciamo un po’ di chiarezza (o almeno proviamoci).

Cosa prevede la normativa

L’articolo 35 del D.L. 34/2019 – convertito nella Legge 28 giugno 2019 n°58 – ha modificato la disciplina in materia di obblighi informativi delle erogazioni pubbliche introdotta dall’articolo 1, commi da 125 a 129, della Legge n°124/2017.
In poche parole, si tratta di una riformulazione integrale della disciplina delle erogazioni effettuate da parte della Pubblica Amministrazione, che ha importanti conseguenze per i soggetti che le ricevono. In particolare, a creare non poca confusione è l’obbligo per le imprese, comprese quelle che non sono soggette alla redazione di bilancio, di indicare pubblicamente le informazioni che riguardano gli aiuti ricevuti in questo ultimo periodo segnato dall’emergenza Coronavirus.
Nello specifico, si fa riferimento a tutti gli aiuti economici, compresi: convenzioni, sussidi, vantaggi e/o contributi – erogati in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria – effettuati dalle pubbliche amministrazioni e non da società controllate direttamente o indirettamente da queste ultime.

 

Chi è soggetto all’obbligo?

Come specificato nella Legge n° 124/2017, dunque, si introduce l’obbligo per le imprese di indicare le informazioni che riguardano i suddetti aiuti nella nota integrativa.
Tuttavia, ed ecco il punto dolente, vengono inoltre confermati come destinatari dell’obbligo di pubblicazione anche i soggetti non tenuti all’obbligo di redazione della nota integrativa.
Tra i destinatari della normativa rientrano infatti:

  • I piccoli imprenditori
  • Le società di persone soggette a obblighi semplificati
  • Le microimprese

La norma in questione prevede dunque che i soggetti indicati assolvano il suddetto obbligo di pubblicazione tramite la pubblicazione delle informazioni e degli importi relativi ai sussidi ricevuti, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, come specificato dal comma 125 bis.

 

Dove pubblicare le informazioni

Se per i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa, la pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche avviene automaticamente nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, per le imprese che non sono soggette alla redazione della nota integrativa, la pubblicazione delle informazioni deve essere resa pubblica tramite il sito web di proprietà o, in mancanza di questo, mediante i portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza all’impresa.

Ed ecco il punto: la questione riguarda specialmente i soggetti che non redigono la nota integrativa.
Il dubbio tratta infatti alcune considerazioni quali l’effettiva esistenza di un sito web per ogni attività – comprese le micro-imprese – oppure, in mancanza di questi, l’effettiva capacità di ogni singolo piccolo imprenditore di utilizzare gli strumenti digitali imposti dalla normativa.
Inoltre, in aggiunta a questi dubbi si unisce anche il disappunto che riguarda l’evidente duplicazione dell’obbligo di adempimento pubblicitario con il quadro RS presente nel modello di dichiarazione dei redditi in corso di redazione.

 

In conclusione

Ciò che è da tenere in grande considerazione è dunque l’esistenza dell’obbligo di pubblicità relativo alla trasparenza in materia finanziaria, e le relative sanzioni in caso di mancato adempimento. A questo proposito, ricordiamo che, come specificato nel comma 125 ter, per i trasgressori dell’obbligo viene introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’uno per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro. Si introduce inoltre la sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, fatta coincidere con la violazione dell’obbligo da cui deriva la sanzione principale.

Tuttavia, una nota positiva a proposito di sanzioni riguarda la proroga del termine a partire dal quale verranno applicate le sanzioni per l’anno 2021. Come specifica l’art. 11sexiesdecies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 sulle “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” – convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 a seguito di un emendamento introdotto dalla Camera – si dispone infatti come termine a decorrere del quale possono essere applicate le sanzioni, il 1° gennaio 2022.
Dunque, fermo restando che l’adempimento per l’obbligo informativo delle erogazioni pubbliche rimane fissato al 30 giugno di ogni anno, è entro il 31 dicembre 2021 che si potrà adempire all’obbligo di pubblicazione – per l’anno fiscale 2021 –  senza incorrere in sanzioni.

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